autorizzazione lavori

AUTORIZZAZIONE LAVORI

Il Codice demanda alla Soprintendenza il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali (art. 21, c. 4 del Codice dei BB. CC. Dlgs. 42/2004) previa presentazione, da parte dell'interessato, di un progetto o di una descrizione tecnica delle attività proposte (art. 21, c. 5).

L'autorizzazione è richiesta dal proprietario del bene culturale ed è rilasciata dal Soprintendente entro 120 giorni dalla richiesta (art. 22) e può contenere prescrizioni. Tale termine è sospeso se la Soprintendenza chiede chiarimenti o integrazioni progettuali oppure procede ad accertamenti di natura tecnica sul bene.

Nel caso in cui si debba intervenire su beni immobili non tutelati ma ricadenti all'interno di aree tutelate ai sensi dell'art. 45 (Tutela indiretta), occorrerà presentare formale istanza volta all'ottenimento del parere di competenza. Tale parere verrà rilasciato previa verifica del rispetto delle distanze, delle misure e delle altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, così come citato nel Codice.

LAVORI SU AFFRESCHI, STEMMI, GRAFFITI, LAPIDI, ISCRIZIONI, TABERNACOLI ED ALTRI ELEMENTI DECORATIVI

Nel caso in cui si debba intervenire su "Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela" (art. 50), ovvero su affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi esposti o non alla pubblica vista, sia su edifici pubblici che privati, si ricorda che il loro distacco può essere attuato solo se espressamente autorizzato dal soprintendente, anche in assenza della dichiarazione di vincolo prevista dal citato art. 13. Per tali casi occorrerà dunque presentare formale istanza ai sensi dell'art. 21 del Codice.

LAVORI D’URGENZA

Nel caso di assoluta urgenza, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Codice, possono essere effettuati interventi provvisori indispensabili (come ad esempio puntellamenti, cerchiature, transennamenti ecc.) per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza, alla quale dovranno essere tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione (art. 21 del Codice).

Nella pagina modulistica sono disponibili al download i modelli di istanza da presentare alla Soprintendenza